Durante il periodo compreso tra la data del 15 giugno 2021 ed il 15 ottobre 2021 è fatto divieto, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade comunali e provinciali ricadenti sul territorio comunale di:
- accendere fuochi;
- usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville;
- di fumare e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco.
- dalle ore 7,00 alle ore 9,00 nel periodo dell’anno che va dal 1° gennaio al 14 giugno e dal 16 ottobre al 31 dicembre è consentita la combustione di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture in loco di piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro << art. 14 comma 8 lett. b) decreto legge 24 giugno 2014 n° 91>>
I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i proprietari di cascinali, fienili e fabbricati in genere destinati all’agricoltura, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali, con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia, a proprie cura e spese, dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l’incolumità e l’igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade ed alla rimozione di rifiuti e quant’altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo, per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi. I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno, con avvertenza che, in caso di inosservanza, sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine suindicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d’ufficio ed in danno dei trasgressori, anche ricorrendo all’assistenza della Forza Pubblica.
La sterpaglia, la vegetazione secca in genere, presenti in prossimità di strade pubbliche e private, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, in tutte le aree libere all’interno dei centri urbani, dovranno essere eliminate per una fascia di rispetto di lunghezza non inferiore a mt. 20,00.
Chiunque debba accendere il fuoco per la pulizia dei fondi, nei tempi e nei modi consentiti, dovrà preventivamente stabilire idonei mezzi di spegnimento, seguendo le prescrizioni impartite dall’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste ed esercitando la sorveglianza necessaria fino a che ogni rischio sia scongiurato.
I concessionari di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l’obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l’area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 50,00.
I proprietari ed i conduttori dei motori a scoppio o a combustione, destinati ad azionare le trebbie, hanno l’obbligo, durante le trebbiature, di tenere applicato all’estremità superiore del tubo di scappamento un dispositivo parascintille.
I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo dovranno lasciare, intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombra di vegetazione, di lunghezza non inferiore a mt. 50,00.
Fermo restando il divieto assoluto di accensione e bruciature delle stoppie e di qualsiasi materiale vegetale su tutti i terreni del territorio comunale nel periodo suindicato, gli interventi di pulizia potranno continuarsi anche oltre il succitato termine del 15 giugno.con obbligo di rimuovere il materiale proveniente dalla pulizia dei terreni a cura e spese degli interessati.
Fermo restando le norme previste dagli artt. 423,423 bis e 449 del codice penale . le violazioni alle norme di cui al presente provvedimento saranno punite con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie
- nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione pecuniaria da euro 168,00 ad euro 674,00 determinata ai sensi dell’art. 29 del vigente Codice della Strada. La misura della sanzione pecuniaria amministrativa è aggiornata ogni due anni in applicazione del D.L.vo n° 285 del 30 aprile 1992;
- per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato , sarà elevata una sanzione pecuniaria da euro 51,00 ad euro 258,00 così come previsto dall’art. 40,comma 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n° 16;
- nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l’innesco d’incendio durante il periodo dal 15 giugno al 15 ottobre, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad euro 1.032,00 e non superiore ad euro 10.329,00, ai sensi dell’art. 10 della Legge n° 353 del 21.11.2000.
A carico degli inadempienti verrà nel contempo inoltrata denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’ art. 650 del Codice Penale. Restano salve tutte le disposizioni e sanzioni di cui al Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°33 del giorno 01.07.2008 non in contrasto ovvero non contemplate dalla presente Ordinanza.
– che ad ogni cittadino incombe l’obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;
– che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l’incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:
- Vigili del Fuoco (Tel. 115)
- Comando Vigili del Fuoco Mussomeli (Tel. 0934 / 951108)
- Corpo Forestale (Tel. 1515)
- Distaccamento Forestale di Sutera (Tel. 0934 / 954229)
- Arma Carabinieri (Tel. 112)
- Carabinieri Stazione di Milena (Tel. 0934 / 933020)
- Polizia di Stato (Tel. 113)
- Questura Caltanissetta (Tel. 0934 / 500811)
- Guardia di Finanza (Tel. 117)
- Guardia di Finanza Brigata Mussomeli ( Tel. 0934 / 951397 )
- Ufficio Comunale di Protezione Civile (Tel. 0934 / 9333021 – 3351742630 – 3351742638 )
- Polizia Municipale Milena ( Tel. 0934 / 933021 – 3351742714).
- DISPONE
- che la presente Ordinanza abbia decorrenza immediata.
- che la presente Ordinanza venga pubblicata presso l’Albo Pretorio del Comune, e resa pubblica su tutto il territorio comunale; oltre ad essere inserita nel sito ufficiale del Comune (www.comune.milena.cl.it).
- Le Forze dell’Ordine e la Polizia Municipale, ciascuno per le rispettive competenze, sono incaricate dell’esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.
- La presente Ordinanza viene trasmessa: alla Prefettura di Caltanissetta, alla Questura di Caltanissetta, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Caltanissetta, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Caltanissetta, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta, all’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Caltanissetta ed al Distaccamento di Sutera, al Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, al Servizio Provinciale di Caltanissetta del Dipartimento Regionale di Protezione Civile, al Comandante della Stazione Carabinieri di Milena, al Comando di Polizia Municipale di Milena, all’Ufficio Comunale di Protezione Civile, al Funzionario Responsabile dell’Ufficio Tecnico Urbanistica quale incaricato del catasto comunale delle aree percorse dal fuoco.