L’incompatibilità taciuta o rinviata
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I lavori del Consiglio Comunale del 08/5/2012 sono stati caratterizzati da una proposta preliminare del gruppo di minoranza S.S.L. avente ad oggetto l’applicazione nel Comune di Milena delle disposizioni dettate dalla Legge Regionale n.6 del 05.04.2011.
Tale legge prevede che alla data del primo gennaio 2012 tutti gli Assessori devono sottoscrivere la dichiarazione di incompatibilità alla luce dei nuovi criteri. Il testo della delibera può essere letto integralmente al seguente link oppure nella sezione Albo Pretorio del Sito del Comune.
I punti salienti della discussione sono stati i seguenti.
Nel documento letto dal Consigliere Randazzo “si invitano gli Organi in indirizzo ad adottare i relativi provvedimenti di competenza per ripristinare la legalità e il rispetto di tutte le norme sino ad oggi disattese…e si chiede, in attesa dell’ottemperanza alle disposizioni dettate dalla Circolare Assessoriale n. 6 del 12.03.2012 il rinvio dell’odierno Consiglio Comunale in quando l’adozione degli atti risulterebbe in contrasto con le norme prima citate”.
Il Sindaco ha fatto presente che in merito alla questione sollevata dal Consigliere Randazzo ha già provveduto ad inviare una lettera a tutti gli Assessori Comunali ai fini della verifica sulla sussistenza delle nuove cause di incompatibilità e che l’iter procedurale è ancora in corso.
Il Vice Segretario Comunale, interpellato al riguardo, esprime il proprio punto di vista, chiarendo che i lavori del Consiglio possono regolarmente svolgersi, essendo l’eventuale incompatibilità dell’Assessore e non del Consigliere Comunale.
Il Consigliere Randazzo ritiene, invece, che sui lavori del Consiglio si ripercuote la delibera di Giunta di “approvazione dello schema di rendiconto del bilancio esercizio 2011″ alla quale ha partecipato l’Assessore Falletta (cognata del consigliere comunale Calogero Carlino).
Di diverso avviso il Consigliere Cipolla Claudio il quale condivide la tesi esposta dal Vice Segretario e si dichiara contrario al rinvio dell’odierna seduta chiedendo, se necessario, che la votazione avvenga per appello nominale.
Il Presidente del Consiglio decide di sospendere i lavori per sentire i Capigruppo Consiliari.
Dopo una breve consultazione il Presidente del Consiglio comunica che la Conferenza dei Capigruppo ha deciso il rinvio del Consiglio Comunale per il giorno 18 maggio alle ore 18,00. IL CONSIGLIO COMUNALE prende atto della decisione di cui sopra e pertanto RINVIA i lavori al giorno 18 maggio 2012 alle ore 18,00.
Attendiamo l’esito della vicenda, che potrebbe determinare significativi cambiamenti in Giunta o in Consiglio.
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Leggete la proposta integrale del Gruppo Consiliare Solidarietà – Sviluppo – Legalità
Milena, 08/05/2012
Oggetto : ADEMPIMENTI ORGANI STATUTARI RELATIVI ALLA LEGGE REGIONALE N.6 DEL 05.04.2011. GIUSTA CIRCOLARE N.6 DEL 12.03.2012 DEL DIPARTIMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI.
Al Sig. Vice Segretario Comunale Dott. Lorenzo Saia
Al Sig. Sindaco Dott. Giuseppe Vitellaro
Al Sig.Presidente del Consiglio Dott. Salvatore Tona
VISTO la Statuto Comunale.
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 Testi Unico degli Enti Locali.
VISTA la Legge Regionale n. 6 del 05.04.2011, pubblicata nella G.U.R.S. n. 16 del 11.04.2011.
VISTO l’art.4 della prima citata Legge Regionale n. 6 del 05.04.2011, in particolare l’art.4 relativo alla composizione delle Giunte Comunali.
VISTO altresì l’art. 13 della richiamata legge Regionale n. 6 del 05.04.2011 che fissa al 01.01.2012 la decorrenza dell’entrata in vigore delle norme sull’incompatibilità tra Assessori Comunali e Consiglieri Comunali in relazione al rapporto di parentela tra gli stessi.
VISTA la Circolare Assessoriale n. 6 del 12.03.2012 del Dipartimento delle Autonomie Locali, esplicativa della Legge Regionale n. 6 pubblicata nella G.U.R.S n. 11 del 16.03.2012.
VISTA la convocazione del Consiglio Comunale del 26.04.2012 prot. n. 1989
VISTO il provvedimento di nomina Assessoriale n. 5366 del 04.10.2010 di sostituzione dell’Assessore dimissionario Rag. Giuseppe Buttaci.
VISTO il provvedimento di assegnazione delle deleghe assessoriali n. 5367 del 04.10.2010.
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 01.07.2008 relativa all’elezione del Vice-Presidente del Consiglio Comunale.
VISTI i verbali delle Delibere nn. 14-15-16-17-18-19 e 20 adottati dalla Giunta Comunale in data 11.04.2012.
ATTESO che da una consultazione degli stessi verbali pubblicati sul sito ufficiale del Comune, risultano presenti e votanti tutti i componenti in carica alla data odierna.
VISTI i verbali delle Delibere nn. 12- 13 adottati dal Consiglio Comunale in data 29.03.2012
ATTESO che nel corso della trattazione delle Delibere prima citate risultava presente il Vice-Presidente del Consiglio Comunale.
RILEVATO che gli Organi in indirizzo hanno disatteso gli adempimenti loro attribuiti dalle norme sopra citate.
CONSIDERATO che la decadenza è obbligatoria per gli Assessori con parenti, o affini, fino al secondo grado in Consiglio Comunale.
RILEVATO che il Sindaco non può esimersi dal dichiarare la cessazione dalla carica dei componenti dell’esecutivo che hanno un fratello (o un cognato), consigliere comunale .
ACCERTATO che in caso contrario si rischia l’annullamento di tutte le Delibere adottate da un organo illegittimamente costituito.
VISTO l’art. 58 del D. Lgs. 267/2000, che l’Assessorato Regionale alle Autonomie Locali richiama nella circolare n. 13/2008, prevede, al comma 4, che “L’organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell’elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell’esistenza delle condizioni stesse.”
CONSIDERATO che dallo scorso mese di gennaio , con l’entrata in vigore della L .R. n. 6/2011 più volte sopra citata, non potranno più fare parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, i parenti e gli affini sino al secondo grado, del Sindaco, di altro componente dell’esecutivo e dei Consiglieri Comunali.
RILEVATO che la causa di incompatibilità di un componente del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale, sia che esista al momento dell’elezione sia che sopravvenga ad essa, comporta la decadenza dalla carica.
RILEVATO che la decadenza non si determina solo se l’interessato cessa dalle funzioni non conciliabili per dimissioni, trasferimento, revoca dell’incarico o del comando, collocamento in aspettativa.
RILEVATO che nessuno può certo dimettersi da parente o affine.
VISTO che l’art. 14 della L. R. n. 31/1986 prevede che quando si verifichi una delle condizioni di incompatibilità di un Consigliere Comunale, è il Consiglio Comunale, di cui l’interessato fa parte, che deve contestare all’eletto, l’insorgere del motivo di possibile decadenza.
RILEVATO che il Consigliere Comunale ha, poi, dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare la causa di incompatibilità (o di ineleggibilità). Nei successivi dieci giorni, qualora ritenga sussistente la causa di incompatibilità, il Consiglio delibera definitivamente invitando il proprio membro a rimuovere la ragione della possibile decadenza. Al Consigliere restano ulteriori dieci giorni per provvedere, mentre in caso contrario l’assemblea consiliare lo dichiarerà decaduto.
RILEVATO che questa prima citata è una procedura non applicabile alla fattispecie di cui all’art. 4 della L . R. n. 6/2011.
ATTESO che le nuove fattispecie di incompatibilità, infatti, non riguardano i Consiglieri ma esclusivamente gli Assessori. E’ vero che il Consigliere, dimettendosi, può eliminare la causa di decadenza del proprio parente o affine nominato Assessore, ma la previsione di decadenza riguarda unicamente il componente della Giunta.
RILEVATO che a norma di legge, non sussistendo la competenza del Consiglio Comunale a promuovere la procedura di decadenza di un Assessore, spetta al Sig. Sindaco verificare che i componenti esterni dell’esecutivo siano in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità previsti per i Consiglieri
VISTA tra l’altro la sentenza della Corte di cassazione – Sezioni civili: I Sezione, 6 marzo 2000, n. 2490)
VISTI gli artt. 12 comma 9, e 15 comma 3 della L. R. n. 7/1992, i quali prevedono specificamente che il Sindaco debba provvedere a nominare un nuovo Assessore in caso di dimissione, decadenza o morte di un componente della Giunta. Inoltre il comma 3 sancisce che in caso di rifiuto dell’Assessore a prestare il giuramento e, quindi, di decadenza dello stesso, sia il Sindaco a dichiararne la cessazione dalla carica.
ACCERTATO che il rapporto tra il Sindaco e l’Assessore è riconducibile, infatti, allo schema del rapporto tra delegante e delegato. L’Assessore ha una competenza derivata subordinata ad un atto di disposizione del Sindaco.
ACCERTATO che non essendo più gli Assessori eletti dai Consigli Comunali, ma nominati dal capo dell’Amministrazione, la decadenza va dichiarata da coloro che li hanno nominati.
ATTESO inoltre e soprattutto che la causa di cessazione dalla carica non è rimuovibile.
RILEVATO E ACCERTATO che la decadenza dell’Assessore per le nuove cause di incompatibilità deve, quindi, essere pronunciata dallo stesso primo cittadino a seguito di procedimento attivato d’ufficio.
RILEVATO che il Sindaco, quindi, essendo subentrata una nuova normativa in tema di cessazione dalla carica dei componenti dell’esecutivo, deve provvedere a fare aggiornare le dichiarazioni rese prima dell’immissione nella carica da parte degli Assessori le dichiarazioni di non incorrere nelle ipotesi ostative all’esercizio della carica.
RITENUTO che in caso di esito sfavorevole all’Assessore, il Sindaco deve provvedere alla nomina di un nuovo componente della Giunta, non potendo omettere tale adempimento, rispetto al possesso dei requisiti necessari per ricoprire la carica di Assessore Comunale.
CONTESTATO E CONSIDERATO che continua a non sussistere, lo “jus ad officium” da parte dell’assessore al Bilancio.
Per quanto citato in premessa:con la presente si invitano gli Organi in indirizzo ad adottare i relativi provvedimenti di competenza per ripristinare la legalità e il rispetto di tutte le norme sino ad oggi disattese.
Pertanto, in attesa dell’ottemperanza alle disposizioni dettate dalla Legge Regionale n.6 del 05.04.2011 e dalla Circolare Assessoriale n. 6 del 12.03.2012 , si chiede il rinvio dell’odierno Consiglio Comunale in quando l’adozione degli atti risulterebbe in contrasto con le norme prima citate.
Il capogruppo consiliare
Giovanni Randazzo










Non ci voleva una legge per stabilire che non è nè giusto nè normale mettere in giunta un assessore parente di un consigliere comunale. Bastava un po’ di buon senso e un nobile sentire. Qualità che come si vede non hanno questi che si presentavano come quelli del cambiamento. Sindaco in testa.
Che ti aspettavi da uno che ha messo in lista e in giunta nipoti, cugini e compari? Che dà incarichi e posti a zii e nipoti? Che dà strutture comunali e parti di esse a scopo di guadagno a parenti di assessori? Ma basta lamentele le elezioni comunali sono l’anno prossimo e i cittadini hanno in mano la possibilità di scegliere un altro sindaco, un’altra giunta, un altro consiglio. A questo punto sì che cambiare è un imperativo, cambiare si deve, ma in meglio non in peggio per favore.