Una legge “ad presidem”
Nonostante la paralisi parlamentare, il Senato approva una leggina per salvare il posto a 416 presidi siciliani promossi a un concorso poi annullato per una lunga serie di irregolarità. Una leggina bipartisan che si cerca di far entrare in vigore con eccezionale rapidità: per il 13 e 14 dicembre, infatti, tutti i candidati, sia promossi che bocciati, alla precedente prova sono stati riconvocati per la ripetizione del concorso. Si vuole, insomma, che a dirigere le scuole siciliane siano scelte persone selezionate in base al merito.Non era stato certamente così alla prova annullata in seguito a un ricorso accettato da Tar, Consiglio di Stato e persino dal Capo dello Stato. Che cosa era successo? Che dei 1500 candidati solo 500 si erano visti ammessi agli orali: ai bocciati, tuttavia, non erano stati neppure corretti i compiti scritti.
“Abbiamo impiegato quattro anni per avere giustizia – osserva Valeria Mendola, una delle ricorrenti più impegnate – Hanno dovuto nominare un commissario ad acta per fare applicare le sentenze che imponevano la ripetizione del concorso, ed ora con una leggina sostenuta da parlamentari di tutti i partiti si chiede una sanatoria delle posizioni di chi ha superato le prove senza alcun criterio di merito. Una leggina che deve ancora essere pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e che comunque non tiene in alcun conto quello che ha stabilito la magistratura. Roba da paese delle banane“.
La Mendola tuttavia non si rassegna, ed è pronta a contestare anche questa mossa. Le sue motivazioni sono chiare: “Sono diventati presidi anche personaggi che hanno presentato temi con errori di grammatica. I promossi che ritengono di essere preparati, dovrebbero essere i primi a far sì che i loro incarichi siano avallati da un giudizio senza imbrogli“.










da: http://www.argo.catania.it
Carlo
dicembre 8th, 2010 at 01:00
Premesso che gli oltre quattrocento dirigenti scolastici, di cui in oggetto, sono stati nominati tali in forza della legge del 27/12/2006 n. 296, art. 1, c. 619, la LEGGE 3 dicembre 2010, n. 202, intende porre rimedio ad una situazione alquanto particolare, creatasi a seguito delle sentenze n. 477 e n. 478 del Consiglio di giustizia amministrativa (Cga) della regione Sicilia, che hanno annullato il concorso ordinario a dirigente scolastico, bandito il 22 novembre 2004, a seguito del ricorso presentato da due insegnanti escluse e successivamente bocciate per altre due volte da commissioni differenti. Il Cga ha ritenuto imperfetta la composizione delle due sottocommissioni, poiché avendo lavorato contemporaneamente la presenza del presidente non era stata costante.
Invece, nel resto d’Italia, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha chiarito che la presenza del presidente nelle eventuali sottocommissioni costituite per la valutazione delle prove di concorso non deve consistere in una presenza fisica continuativa, poiché questa impedirebbe alle sottocommissioni di lavorare simultaneamente e ne vanificherebbe quindi la funzione, ma piuttosto in una supervisione e in un coordinamento (sentenze del CdS: n. 7964 del 15 dicembre 2009; n. 1920 del 10 aprile 2003).
L’accaduto fa emergere una contraddizione del sistema giurisdizionale italiano per effetto della quale i cittadini italiani, a seconda che risiedano in Sicilia o nel resto d’Italia, godono oppure non godono di determinati diritti.
Non è possibile, in ogni caso, che in Italia una procedura concorsuale a carattere nazionale, espletata in tutte le regioni nello stesso modo, possa essere annullata solo in Sicilia e non nelle altre.
Si sottolinea che la magistratura penale ha avviato un’inchiesta a riguardo, successivamente archiviata in quanto non è stata rilevata alcuna irregolarità, né tanto meno reato.
Il fatto poi che agli oltre quattrocento dirigenti scolastici in questione, il Consiglio di giustizia amministrativa abbia sino ad oggi precluso la possibilità di intervenire nel procedimento che ha visto travolgere le loro posizione professionale e sociale, poiché non li ha considerati «controinteressati», solleva il dubbio della violazione della previsione costituzionale che riconosce il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi (articolo 24 della Costituzione).
Sentitamente
A leggere i verbali della seduta della Commissione Istruzione del Senato che ha approvato, in sede deliberante, il ddl che sana il concorso per dirigenti scolastici, nonostante le reiterate sentenze del C.G.A. ne annullino l’efficacia (vedi l’ultimo degli articoli su ARGO), sembra che si stia parlando della riforma epocale che dovrebbe risolvere i più gravi problemi della scuola… e del Paese.
Già il titolo “ddl per la salvaguardia del sistema scolastico siciliano” fa pensare che si stia procedendo a difendere non già la funzione acquisita con una procedura che fa acqua da tutte le parti, bensì il “sistema scolastico siciliano”. Ci viene da chiedere: da chi lo si vuole difendere? Forse da chi ha fatto ricorso ed ha visto il proprio diritto riconosciuto da più sentenze del C.G.A. e del Consiglio di Stato?
Eppure il consenso al ddl è stato pressocchè unanime. Ricordiamo che alla Camera tra i firmatari c’erano tutti, Lega e IDV compresi. A proposito della posizione dell’Italia dei Valori, forse è il caso di notare che in precedenza aveva presentato una serie di interrogazioni (fra cui Borghesi e Scilipoti), e che non ha mai esplicitato alcun cambiamento di posizione.
Poi, le dichiarazioni di chi ha proposto il DDL (On.le Siragusa del PD): “Con questa legge abbiamo cercato di garantire la composizione del complesso quadro di regole costituzionali, diritti personali ed interessi pubblici in gioco in questa vicenda cercando di garantire il rispetto delle sentenze e della Costituzione e la funzionalità del sistema scolastico siciliano”.
Non ci pare che si siano rispettate le sentenze che annullavano il concorso, i diritti personali di chi aspirava ad avere un concorso che rispettasse le norme che ne garantiscono l’imparzialità e la trasparenza, i principi costituzionali che vogliono il rispetto delle procedure quando ci sono da occupare funzioni pubbliche. Eppure “E’ a tutti noto – si legge in un articolo a firma Polibio su Aetnanet – che è impossibile ‘garantire l’anonimato’ degli elaborati, per il semplice fatto che molti elaborati sono stati resi noti anche attraverso strutture e forme pubbliche”.
Ancora più esplicita la senatrice Serafini del PD che parla di “sanare un’ingiustizia”, di “clima d’inquietudine nell’intero sistema scolastico siciliano, cui è indispensabile porre rimedio restituendo fiducia nelle istituzioni”. Ma che fiducia si può avere nei confronti di Istituzioni avvezze a emanare leggi sanatorie? a formulare leggi-provvedimento che modificano nei fatti le norme concorsuali e sanano gravi irregolarità già riconosciute con sentenze?
E ancora la senatrice Serafini (quando si dice che le parole hanno un peso…), questo ddl “conferendo certezza alla direzione di numerosissimi istituti scolastici siciliani” rappresenta un primo passo per la riduzione del divario tra nord e sud riguardo al tempo pieno, all’elevato tasso di dispersione scolastica, all’inadeguatezza degli edifici e all’insufficienza delle scuole per l’infanzia. Tralasciamo di considerare quanto sia ingiusto mantenere una graduatoria con evidenti limiti di legittimità a scapito di coloro che ne sono stati esclusi, ma non ci pare che la certezza alla direzione degli istituti sia preclusa con il mantenimento degli attuali dirigenti fino a completamento del concorso.
Anche il senatore Asciutti del PDL esprime soddisfazione per l’intento condiviso di “superare un’ingiustizia che riveste carattere nazionale”.
Per evitare di aggiungere solo parole a parole, ricordiamo alcune questioni non meramente procedurali, ma sostanziali, relative all’espletamento del concorso e alla correzione degli elaborati scritti:
•Meno di 3 minuti, in media, per correggere un elaborato;
•Nessun segno che indichi gli errori e le evidenze per il giudizio;
•Nessuna griglia di correzione, nonostante fosse esplicitamente richiesta dal bando.
Rimandiamo inoltre ai precedenti articoli apparsi su questo sito che hanno posto l’attenzione sui problemi evidenziati dalle sentenze del Consiglio di Stato e da indagini parlamentari
Ancora in corso la discussione sulle tre tipologie di intervento previste dal ddl:
1.i 426 dirigenti che alla data di entrata in vigore della legge prestano servizio con funzioni di preside sosterranno una prova scritta sull’esperienza maturata nel corso del servizio;
2.i candidati inclusi in graduatoria e non ancora assunti, sosterranno una prova scritta su un progetto elaborato su un argomento tra quelli che sono stati svolti nel corso di formazione;
3.per i candidati che hanno partecipato alle prove scritte, la rinnovazione della procedura concorsuale consisterà in una nuova valutazione degli elaborati. A costoro sono riservati i posti che si renderanno vacanti e disponibili negli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012 nella Regione Sicilia)
Pasquale Almirante fa notare come il primo punto abbia in sé “i crismi del ridicolo perchè si tratta di un compito che si può benissimo fare a casa e poi ricopiarlo nel corso degli esami, visto che è nota la traccia”.
Per saperne di più, su cosa possa accadere, ora che il Presidente della Repubblica ha già promulgato la legge, leggi l’articolo già citato di Polibio su Aetnanet, dove si ipotizza un “ricorso alla magistratura amministrativa, promuovendo la questione di legittimità costituzionale. Ricorso che, quale che sia la procedura che sarà adottata […] potrà essere trattato anche dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Sicilia. Il ricorso col quale viene sollevata la questione di legittimità costituzionale, se accolto, potrebbe portare anche ad un’ordinanza di sospensiva”.
Sull’argomento leggi l’articolo da Il fatto quotidiano Da tutti i partiti una legge ad presidem che riporta una intervista a Valeria Mendola, “una delle ricorrenti più impegnate”, che dichiara “con una leggina sostenuta da parlamentari di tutti i partiti si chiede una sanatoria delle posizioni di chi ha superato le prove senza alcun criterio di merito”.
Una analisi diversa è invece sostenuta da Salvatore Indelicato della Dirpresidi che, proprio in ragione dell’approvazione del ddl, non ha condiviso l’operato dell’USR che non solo “non sospende e non revoca il precedente provvedimento del Commissario ad acta per la rinnovazione del corso-concorso… ma addirittura insiste nel perfezionare una procedura che alla luce dei fatti parlamentari intervenuti è priva di ogni senso giuridico e amministrativo”. Da precisare che solo dopo diversi giorni l’USR ha provveduto alla sospensione. In un altro intervento Indelicato richiama i proclami di Saddam Hussein per ironizzare su chi nega la sconfitta e in un più recente comunicato, critica l’operato del Consiglio di Giustizia Amministrativo siciliano per aver preso, sin dall’inizio della vicenda, “una piega netta e incomprensibile di ingiusta penalizzazione a sfavore dei 416 presidi… arrecando un pregiudizio alla scuola siciliana, senza alcun valido motivo di natura giuridica; e intendiamo riferirci alla giurisprudenza consolidata che esclude l’estensione “erga omnes” di un pronunciamento che invece andava ristretto e limitato solo a favore di due ricorrenti”
Vedi anche il servizio sul TG de La7 di Mentana (dopo 16 min e 45 sec.) e il relativo commento a firma Polibio su Aetnanet
da Argo
Ma a Polibio gli mancavano i titoli per partecipare al concorso ?
Prova a dargli nome e cognome e capirai xkè si è inainito così tanto …..
ALLA PROSSIMA ….. TUTTI AL MARE ………
a quanto è dato sapere i titoli mancavano a molti dei concorrenti (poi risultati vincitori del concorso annullato) ma una sanatoria (un’altra) ha consentito loro di potere partecipare comunque al concorso!!!!!
p.s. più che tutti al mare … semu a mari!
… non è detto che la prossima sia poi tanto lontana …
ingiustizia è fatta!!!!Concorso dirigenti in Sicilia, Napolitano controfirma la legge
Sanata la posizione dei 426 presidi siciliani: approvato disegno di legge SCONGELATI I “CONGELATI”
“Verum quod est superius, est sicut quod est inferius, ad perpretanda mala maiora. Et sicut omnes res fuerunt ab mala exempla………”
DISGUSTO PER L’INCIVILTA’ E I MEZZUCCI PARTITICI DI SANARE ALL’ITALIANA, UNO SCONCERTANTE ABUSO ILLEGALE. PRESIDENTE NAPOLITANO NON FIRMI QUELLA LEGGE
Non c’è + niente da fare….
è stato bello sognare …….
VAI A STUDIARE, SE TI PARE
rifare la storia o commentare a che serve?
più inutlie fare ironia!
tutti sapevano o sapevamo che sarebbe finita… all’italiana!
solo gli illusi pensavano diversamente!
ricordatevi che, fino a quando non sarà del tutto tolta, c’è un’arma della democrazia che si chiama voto.
PS E’ inutile sottolineare che l’approvazione è stata fatta in linea trasversale.
Tutto è cominciato all’italiana, con sentenze contrastanti a quelle del CGA SICILIA.
Il bandolo da dipanare è il DPCM DEL 2001, pena la non esecutività dei concorsi x dirigenti in SICILIA
http://www.aetnanet.org/catania-scuola-notizie-238314.html
Il concorso delle banane
Anche per il famigerato concorso dirigenti in Sicilia del 2004, dopo anni, possiamo ben dirlo, di lotte giocate a suon di carte bollate, è arrivato l’epilogo (salvo ulteriori colpi di scena)…di Silvana La Porta (da Vivere, inserto de La Sicilia del 9 dicembre 2010)
Qualche giorno fa il presidente Napolitano, garante delle garanzie costituzionali, carica super partes, che dovrebbe garantire in Italia l’esistenza di uno stato di diritto, ha firmato la legge Siragusa- Vicari, approvata dalle Camere con il fedele appoggio anche del Pd; con essa, per chiamare le cose con il loro nome, perché chiamare le cose con il loro nome, come diceva Rosa Luxemburg, è un atto rivoluzionario, viene ampiamente aggirata la sentenza del Cga, con la quale, in seguito a varie accertate irregolarità, il concorso era stato, almeno nelle intenzioni, annullato.
Invece no. A che serve la sentenza del Cga? E la Costituzione italiana, una delle più belle del mondo, a che serve? In sostanza le prove non verranno reiterate e i dirigenti al quarto anno lavorativo, che sono stati mantenuti in servizio con provvedimento legislativo ad hoc (l’art.1 comma 2 bis della legge 190/2009), faranno una prova scritta sull’esperienza maturata nel corso del servizio, ovvero un argomento conosciuto. Al superamento di tale prova i dirigenti scolastici interessati manterranno le sedi di servizio alle quali sono assegnati alla data in vigore della legge. Coloro che sono ancora in graduatoria di merito sosterranno una prova scritta su un argomento del corso, quindi anch’essi su temi già conosciuti.
Infine ci sono quelli bocciati al famoso concorso: la rinnovazione della procedura, per loro, consisterà nella nuova valutazione degli elaborati, peraltro già corretti e non più anonimi, di cui si dovrà in qualche modo garantire l’anonimato; se approvati potranno partecipare a un corso di formazione che dovrà concludersi con un colloquio selettivo. Ai vincitori di questa nuova selezione saranno assegnate tutte sedi in Sicilia; la graduatoria avrà validità 24 mesi (Art. 7).
Così accade in Italia, ovvero nella repubblica delle bananas. Sic transit gloria iuris.
Soluzione sanatoria concorso ds: partono i ricorsi alla Corte costituzionale?
Il caso
Postato da Silvana La Porta
Venerdì 10 Dicembre 2010 14:45
Il presidente Napolitano ha fatto in questi giorni un bel discorso agli studenti, in rivolta contro la riforma universitaria, ora pubblicato sul sito della cgil. In questo discorso il leitmotiv della massima carica dello stato è stato il continuo riferimento allo spirito della Carta costituzionale…
Il Presidente ha nettamente distinto tra le sue prerogative e quelle specifiche del Parlamento e ha fatto un’importante precisazione: contro una presunta illegittimità della legge vi è la strada dell’impugnativa presso la Corte costituzionale. Napolitano ha evitato di entrare, quindi, sia nel merito del ddl di riforma dell’università sia delle controproposte degli studenti, di cui, comunque, ha sottolineato il meritorio impegno, ma ha sottolineato che la Costituzione italiana è davvero la carta fondamentale dello Stato, quella che garantisce l’esistenza di uno stato di diritto.
Dinanzi a queste affermazioni sorge spontanea una riflessione: qualche giorno fa è stato approvata e sottoscritta del Presidente una legge che ha sistemato la situazione intricata del famoso Concorso dirigenti Sicilia. Tanti ricorrenti, tanti partecipanti sono rimasti profondamente delusi da questo provvedimento. Si stanno organizzando parecchi ricorsi, con la solita mobilitazione di avvocati. L’ultima spiaggia sarà la Corte Costituzionale?
Non dimentichiamo che la Siragusa Vicari in estate, mentre il sole picchiava, era stata ritenuta incostituzionale dal Servizio Studi della Camera dei deputati. Poi, per magia, con accordi vari cui la politica italiana è ormai abituata, è stata considerata l’unica soluzione possibile per la serenità della scuola siciliana. Ma di certo non per quella delle nostre coscienze di cittadini. A suon di nuove carte bollate, per la gioia degli avvocati, si apre un nuovo capitolo di questa vicenda?
La vicenda del concorso per Dirigenti scolastici in Sicilia registra un ulteriore inquietante sviluppo.
Con una leggina bi-partisan, prima firmataria l’On. Alessandra Siragusa del PD, approvata in extremis da un Parlamento in agonia, è stato bloccato e vanificato l’iter di rinnovazione integrale del concorso statuito dalle sentenze della Magistratura.
A seguito di questa leggina, si procederà all’espletamento di un “concorso-sanatoria” (secondo la definizione di vari organi d’informazione), con il dichiarato obiettivo di salvare tutti i vincitori del precedente concorso del 2004, reso nullo dalle sentenze del CGA, ed eventualmente rendere idonei un certo numero di ex inidonei.
Un vero e proprio pasticcio legislativo, che seziona la platea concorsuale in tre fasce, alle quali vengono attribuite prove concorsuali diversificate, di cui già si conosce la natura e il contenuto, per cui risulta platealmente vanificato il principio, che deve sovrintendere ad ogni pubblico concorso, cioè la parità di trattamento fra i candidati e la segretezza degli elaborati.
Appare inoltre fuori misura la presa di posizione del “coordinamento dei vincitori del concorso” (si definiscono tali, pur in riferimento ad un concorso annullato!) secondo cui “un organo politico ha ritenuto di deliberare a tutela non tanto di singoli, ma della scuola siciliana nel suo complesso, e, soprattutto, a tutela di una giustizia sostanziale troppo spesso ignorata da una magistratura autoreferenziale e poco disponibile ad una serena quanto doverosa autocritica”.
E’ un commento del tutto inaccettabile nel quadro del nostro ordinamento costituzionale: sembra voler auspicare l’assoggettamento dei magistrati “autoreferenziali” al potere politico, in una visione non certo democratica dell’equilibrio tra poteri dello stato.
Auspichiamo che, anche attraverso la promozione di un giudizio di costituzionalità su questa vergognosa “leggina-sanatoria”, si possa riaffermare il principio di legalità, soprattutto all’interno del sistema scolastico, vera vittima delle devastanti politiche dei diversi governi negli ultimi venti anni.
Area programmatica
Gabriele Centineo
Vittorio Turco
mi vien da ridere
ah ah ah
Auguri a tutti i dirigenti riconfermati nel loro incarico e un grazie a quanti li hanno sostenuti durante questo lungo anno, continuando a credere in loro e nelle loro capacità … alla fine la giustizia ha trionfato!!!
http://www.aetnanet.org/catania-scuola-notizie-238342.html
capacità…..ahhaha……capacità…..ahahahah…….capacità…….ahhaahaaahh
- Wikipedia Isteria
L’isteria di massa ha inizio di solito quando un individuo si ammala o diventa isterico durante un periodo di stress. Dopo che tale individuo manifesta i sintomi, altre persone cominciano a mostrare sintomi analoghi, tipicamente nausea, debolezza muscolare e mal di testa, crampi e dolori addominali, tosse, debolezza, affanno e difficoltà respiratorie, contagiate da una forte autosuggestione più che da un disturbo organico, vero e proprio[1]. I casi riscontrati negli ultimi anni hanno interessato, per lo più donne, adolescenti e bambini e si sono verificati soprattutto nelle scuole, nelle fabbriche, e in contesti stressanti.
http://www.aetnanet.org/catania-scuola-notizie-238345.html
Un cibo congelato va prima scongelato a temperatura ambiente o,in caso di eccessivo caldo,in frigo.Lo scongelamento,di per se,con la perdita di acqua,fa si che molte sostanze nutritive si perdano con il ghiaccio.Dopo di che,si cucina il cibo che perde e trasforma le altre sostanze nutritive col processo di cottura.Ricongeliamo il tutto e riscongeliamo di nuovo…ulteriore perdita….riscaldiamo…..non rimane più niente!!!
Praticamente,.un bicchiere d’acqua risulterebbe più nutritivo di un cibo come quello succitato.
La cosa più saggia , rimane comunque il consumare cibi freschi o meglio surgelati,che possono essere cucinati,x il tipo di trattamento a bassissime temperature,direttamente….la bassissima temperatura permette una stabilizzazione dei nutrienti nel cibo.
Sulla tossicità dei cibi congelati e ricongelati,si sono notati degli effetti indesiderati nel pane e negli impasti x le pizze, a causa del lievito utilizzato.
I Vizi di incostituzionalità della legge Siragusa. La Costituzione questa sconosciuta!!
Il caso
Postato da Silvana La Porta
Domenica 12 Dicembre 2010 09:52
I Vizi di incostituzionalità della legge Siragusa.La Costituzione questa sconosciuta!!! (riceviamo dal collega Giuseppe D’Urso e pubblichiamo)
Si strombazza a destra e a manca la rinascita del diritto, qualcuno ha affermato che la legge salva presidi ha eliminato questa “autentica mostruosità prodotta da un sistema giudiziario che rivela imperfezioni di grande rilevanza” e rileva “l’inaudita violenza che ha negato il sacrosanto diritto alla difesa a cittadini che vedevano messo in pericolo il proprio bene della vita”. Continua plaudendo e affermando che la “recente svolta legislativa ci dà fiducia che forse in questo confuso e disordinato Paese che è diventato l’Italia sia ancora possibile ristabilire un giusto equilibrio tra la pretesa del diritto personale e la civile tutela dell’interesse collettivo.” E’ bene precisare che chi ha pronunziato queste parole – che vengono ovviamente strombazzate ai quattro venti nella letterina diretta “mirabilmente” da un certo Luca e il cui patron è Tripodi (coniuge di una dei 426) e strombazzate anche da un “novello sindacato” che usa la tecnica dei venditori di pentole per vendere tessere e guadagnare iscrizioni – è uno dei 426 che in un recente passato ha dichiarato nel corso di una intervista al Giornale di Sicilia, che i “congelati” si sarebbero astenuti dal servizio impedendo anche l’esercizio della delega ai collaboratori. Al di là della castroneria giuridica di tale affermazione, (che per vero ho denunziato al Direttore generale dott. Di Stefano, ma che non mi risulta abbia adottato alcun atto nei confronti di tale soggetto di cui ho fatto nome e cognome), appare evidente in essa il rifiuto del concetto di regola e il rispetto delle procedure e della statuizioni vigenti proprio da chi è chiamato a formare i nuovi cittadini. Gli sproloqui di cui ho riportato solo un piccolissimo campione, ci spingono a puntualizzare e a mettere in evidenza lo stupro perpretato dai parlamentari della sinistra nei confronti della Costituzione e dei principi cardine dello Stato. A questo punto ritengo doveroso richiamare alla memoria i motivi di illegittimità costituzionale contenuti nella legge Siragusa che di seguito trascrivo.
“1. Sulla erroneità ed infondatezza delle premesse.
Gli Onorevoli proponenti contrappongono nella narrativa la decisione del CGA a quella di altri Tribunali amministrativi, evidenziando quasi una sorta di atipicità del CGA che in effetti invece è una sezione del Consiglio di Stato operante nella Regione siciliana.
Cito per tutti l’affermazione dell’On Nicolo Cristaldi, firmatario della precedente legge dichiarata incostituzionale dalla Commissione affari costituzionali della camera:
“Sembra che persino avere il Consiglio di giustizia amministrativa, prerogativa dell’autonomia speciale della regione, rappresenti un danno. Infatti, se la sentenza fosse stata emessa dal Consiglio di Stato si sarebbe applicata in tutto il territorio italiano, ma essendo stata emessa dal Consiglio di giustizia amministrativa si applica soltanto in Sicilia, cosicché l’episodio a Bolzano non comporta alcun danno, mentre in Sicilia sì.”
Invero il CGA si inserisce nell’assetto organizzativo del sistema di giustizia amministrativa. Esso in virtù dello Statuto della Regione siciliana, legge costituzionale, è stato istituita in Sicilia quale giudice di secondo grado e, come sezione del Consiglio di Stato, decide in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del TAR per la Sicilia. Dalle osservazioni contenute nella narrativa della proposta di legge sembrerebbe, invece quasi emergere che il CGA si contrapponga alla giustizia amministrata dal Consiglio di Stato nel resto d’Italia.
Chiarita la natura del CGA quale organo del Consiglio di Stato e della perfetta legittimità ed operatività delle sentenze emesse da esso, occorre entrare nel merito della relazione della proposta di legge. I deputati proponenti criticano aspramente la decisione del giudice che avrebbe, a loro parere, commesso un grave errore nell’interpretazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Presidente del Consiglio dei ministri 30 maggio 2001, n. 341.
Essi citano le sentenze dei TAR, giudici di primo grado, di altre regioni d’Italia, dimenticando che, invece, il CGA è giudice du secondo grado e che le sue decisioni sono assimilabili a quelle del Consiglio di Stato.
I deputati proponenti tacciono su un altro elemento fondamentale per la corretta comprensione della decisione del magistrato, tacciono cioè sul punto che il motivo che ha determinato l’annullamento della procedura concorsuale a partire dalla correzione degli elaborati è il motivo principale ed assorbente, circostanza questa che ha evitato il pronunciamento sugli altri motivi. Su tali motivi, guarda caso, si è pronunciato proprio il Consiglio di Stato che in ben nove pareri ha manifestato il suo univoco pensiero che qui si riporta :
“Nel caso di specie, alla genericità dei criteri stabiliti dalla commissione – la quale li ha mutuati dall’art. 11 del bando, con la sola precisazione di ritenere prevalente il criterio relativo alla forma espressiva – non hanno fatto seguito né la predisposizione di una più stringente griglia di sotto-punteggi afferenti ai singoli criteri né l’indicazione, anche con formula sintetica o meri indicatori grafici, di non conformità dell’elaborato a tutti o a taluno dei parametri di valutazione identificati, così da rendere edotto il concorrente delle ragioni impeditive dell’ammissione alle ulteriori fasi del concorso, anche ai fini di ogni successiva tutela nei limiti del sindacato esterno sulla logicità, coerenza, congruità e non contraddittorietà del giudizio espresso.
Ne consegue che, nella circostanza, il punteggio numerico di insufficienza attribuito all’istante (che le ha precluso l’ammissione agli orali), in quanto svincolato da ogni possibilità di correlazione con i criteri imposti dal bando, non soddisfa il principio di trasparenza, che deve presiedere all’operato della commissione esaminatrice e al quale è, in definitiva, preordinato l’obbligo di motivazione che, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, concerne espressamente anche lo svolgimento dei pubblici concorsi.
Ed aggiunge:
A rafforzare le conclusioni di cui sopra, concorre, nel caso concreto anche la fondatezza della seconda doglianza articolata nel motivo in esame, con la quale si denuncia l’assoluta inadeguatezza del tempo dedicato dalla Commissione alla correzione degli elaborati.
Al riguardo, la Sezione, pur concordando con l’Amministrazione che non esiste in astratto un tempo da considerarsi ragionevole per la correzione di un elaborato e che l’indicazione del tempo medio non è di per sé significativa in assoluto, potendo il giudizio negativo o positivo di una prova scritta emergere con più o meno prontezza dalla lettura del compito, che viene fatta da soggetti (i commissari d’esame), che, in virtù della loro competenza specifica, sono chiamati a selezionare i candidati in un esame di concorso, resta il fatto che l’operazione di correzione delle prove che la Commissione era chiamata, nello specifico, a valutare, richiedeva la spendita di un minimo incomprimibile di tempo (tenuto conto del livello degli argomenti, della lunghezza dei compiti e della non sempre scorrevolezza della lettura in ragione della redazione manuale e delle conseguenti caratteristiche di grafia di ciascuno) da parte dei commissari.
Ora, è chiaro che, anche data per presupposta l’esperienza professionale dei commissari, il tempo risultante dal verbale n. 37 del 4 maggio 2006 di 270 minuti per la correzione di 96 elaborati ( e cioè, in media, meno di tre minuti ad elaborato) pare eccessivamente ridotto, e tale da ingenerare dubbi sul fatto che la lettura delle prova scritte sia stata fatta in modo esaustivo, tale da non suscitare perplessità sul giudizio di non sufficienza espresso (cfr., nello stesso senso, Cons. St., VI Sez. n. 2421 del 13.5.2005; n. 3368 del 20.6.2006; n. 3666 del 20.6.2006).
Conclude:
Pertanto. Il ricorso va in conclusione accolto.
(Adunanza della Sezione Prima 11 Marzo 2009) (N. Sezione 989/0)
Orbene, gli Onorevoli proponenti nella loro lunga ed articolata disamina tacciono su tale aspetto. Il Consiglio di Stato ha censurato (condannato) l’operato dell’intera Commissione, affermando, in modo cristallino, che i compiti non possono essere stati corretti in tempi così stringati.Dimostrata la inconsistenza, la superficialità e l’inattendibilità delle premesse sulle quali si fonda la proposta di legge, esaminiamone gli aspetti più tecnicamente connessi con la conformità alle norme costituzionali.
2. Violazione dell’art. 3 della CostituzioneLa disposizione proposta viola il disposto dell’art. 3 della Costituzione poiché differenzia le posizioni tra soggetti che si trovano sullo stesso piano per effetto delle sentenze di annullamento.
Viene riconosciuto, infatti, ai c.d. vincitori non più tali, giova ripeterlo, per effetto dell’annullamento, una posizione giuridica immotivata ed illegittima che li abilita all’esercizio di funzioni pubbliche dirigenziali pur in assenza del supporto che ne legittimerebbe la loro permanenza. Dall’altro lato, invece, i non idonei, pur in presenza dello stesso effetto delle sentenze, e gli aspiranti all’incarico devono mantenere la loro attuale posizione nell’attesa di poter espletare un concorso, di cui non è stata indicata la data di inizio. Teoricamente, ed è proprio questa la manifesta intenzione, si cerca di garantire ai 426 il mantenimento nella loro posizione di privilegio. Appare evidente che i soggetti interessati vengono posti su piani diversi, l’uno di privilegio, l’altro di sudditanza.
La proposta di legge diversifica le posizioni riconoscendo a quanti hanno superato le prove e sono in atto mantenuti in servizio, una posizione di netto vantaggio prevedendo per tale categoria una prova consistente in un “colloquio sull’esperienza maturata”.
I proponenti, inoltre, fanno impropriamente riferimento al fatto che tale categoria di candidati “presta attualmente servizio con funzioni di dirigente scolastico con contratto a tempo indeterminato”. Invero nessun contratto a tempo indeterminato esiste, né potrebbe esistere poiché travolto dalla sentenza di annullamento. Tali candidati, invece, si trovano a mantenere la posizione di “dirigente” sulla base delle previsioni di una norma incostituzionale contenuta nel decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167. Pertanto l’ipotesi di diversificazione formulata dai relatori non esiste perché mancherebbe il presupposto stesso dell’esistenza del contratto a tempo indeterminato ed inoltre la loro posizione è già compromessa dall’essere fondata su una norma incostituzionale.
Come in precedenza affermato e fatto rilevare in sede di precedente petizione non annunciata al Senato, infatti, la disposizione che ha congelato la posizione dei c.d. vincitori nelle sedi e nelle funzioni (L. 24.11.09, n. 167), viola l’articolo 97 della Costituzione per i seguenti motivi di incostituzionalità :
“Violazione del 1° comma dell’art. 97 della Costituzione.
Tale disposizione stabilisce le regole per il corretto operato della pubblica amministrazione in “modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità”.
L’emendamento proposto tende a procrastinare nel tempo una condotta della Pubblica Amministrazione in palese scandaloso contrasto con il giudicato.
E’ appena il caso di osservare che per effetto delle sentenze la Pubblica amministrazione avrebbe dovuto:
1.disporre l’immediata risoluzione dei contratti già sottoscritti che peraltro in gran parte erano in scadenza;
2. non attingere più alla graduatoria per il conferimento di sedi resesi nelle more vacanti per mobilità o per trattamento di quiescenza del titolare;
3. utilizzare i dirigenti vincitori del concorso riservato assegnando loro le sedi rese vacanti dall’annullamento;
4. mettere a reggenza le restanti sedi. (DIRETTIVA n. 33 Prot. n. AOODGPER.3510 Roma, 17 marzo 2009 Articolo 4 – I posti disponibili non assegnati per conferma ai sensi delle disposizioni contenute nei precedenti articoli sono successivamente conferiti con incarico di reggenza.)
Pur in presenza di sentenze definitive che hanno annullato il concorso, l’amministrazione ha continuato ad ignorarle, vanificandone gli effetti con atti dilatori, alla ricerca di un’improponibile ed inammissibile soluzione legislativa della questione.
Non è degna di nota l’ipotesi da più parti prospettata di un ipotetico caos nel quale verrebbero precipitate le 426 scuole siciliane se private del dirigente. Il dirigente ci sarebbe comunque e sarebbe un preside idoneo al concorso riservato, o un preside incaricato o in preside in reggenza.
Violazione del 3° comma dell’art. 97 della Costituzione.L’emendamento viola, altresì, il 3° comma dell’art. 97 della Costituzione nella parte in cui dispone che “agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.”Nel caso in esame viene prevista un’ipotesi di accesso al posto di Dirigente scolastico al di fuori dello schema tipico del concorso.
Non può avere alcuna rilevanza al riguardo la circostanza che si tratterebbe di un posto assunto in “via transitoria”, poiché ricoperto tale posto, che deve necessariamente essere assunto dopo l’espletamento di un concorso valido, si svolgerebbero pubbliche funzioni che sarebbero radicate su un atto di investitura annullato da due sentenze.
Si creerebbe un precedente non ammesso dalla Costituzione, in quanto con legge ordinaria, determinate pubbliche funzioni verrebbero attribuite dal Parlamento ad alcuni soggetti sprovvisti di qualsiasi titolo e legittimazione.”
La proposta prosegue dando un’ulteriore specificazione ed individuando altre due categorie di candidati diversificando ulteriormente la tipologia di intervento e di “rinnovo” delle procedure concorsuali. Stabilisce, infatti che gli idonei utilmente collocati in graduatoria dovranno sostenere un colloquio su un progetto elaborato su un argomento scelto tra quelli svolti nel corso di formazione svolto con esito positivo, allo scopo di confermare la posizione occupata nella graduatoria. Anche in questo caso appare evidente la illogicità della norma e la palese discriminazione poiché pur trovandosi nella medesima posizione di quanti sono stati utilmente inseriti e chiamati a svolgere le funzioni dirigenziali, tali soggetto non rientrati nell’incarico per mancanza di posti dovranno sostenere una nuova prova al solo fine di mantenere la posizione in graduatoria.
La terza ed ultima categoria individuata dagli onorevoli proponenti è quella di coloro che parteciparono a suo tempo, completandole, alle due prove scritte. Per tali soggetti si effettuerebbe la rinnovazione del procedimento concorsuale attraverso una nuova valutazione degli elaborati, e coloro le cui prove saranno ritenute idonee, saranno avviati ad un corso-concorso di durata semestrale e un colloquio selettivo.
In tale ultima previsione emerge un ulteriore elemento di criticità che consiste nella previsione che la rinnovazione delle procedure concorsuali verrebbe effettuata attraverso la ricorrezione e rivalutazione degli elaborati. Proprio tale circostanza è stata ripetutamente esclusa dal giudice amministrativo per la evidente illogicità della medesima azione che nasce dalla impossibilità di garantire l’anonimato dei candidati.
Appare evidente che la disposizione di cui si chiede l’approvazione da parte del Parlamento, viola il principio di parità tra tutti i candidati riconoscendo illegittimamente delle posizioni di privilegio che peraltro per la prima categoria, giova ripeterlo, sono fondate su atti incostituzionali ancorché non dichiarati tali dalla Corte costituzionale, ma che appaiono tali nella loro solare limpidezza.
Si evidenzia, altresì, che il concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, anche se articolato su base regionale, ha valenza nazionale. Ciò significa che le procedure per il reclutamento effettuato nelle altre regioni in attuazione del decreto sopra richiamato non verrebbero applicate nella nuova previsione normativa per i candidati siciliani, venendosi così a creare un ulteriore elemento di discriminazione e di disuguaglianza con le posizioni giuridiche dei candidati siciliani rispetto agli altri candidati del resto della nazione.
3. Violazione del principio di non ingerenza da parte del Parlamento sugli atti giurisdizionali.
Da quanto precede appare evidente che la proposta di legge come sopra avanzata viola il disposto della sentenza passata in giudicato. Ci troviamo dinanzi a delle sentenze definitive che hanno riconosciuto la invalidità degli atti della Commissione in sede di valutazione degli elaborati. La proposta richiamata svuota di contenuto le sentenze perché di fatto tende a mantiene in servizio gli attuali c.d. “vincitori”, riconoscendo delle posizioni giuridiche ed uno stato di servizio inesistente fondato su un atto rimosso dalla sentenza. Che senso ha parlare di annullamento del concorso quando coloro che risultano “vincitori” continuano a beneficiare dei vantaggi e degli effetti di un concorso dichiarato nullo?
“A tale proposito è sufficiente ricordare che il principio di intangibilità del giudicato costituisce uno dei cardini del nostro ordinamento costituzionale, in quanto rivolto, da un lato, ad assicurare il valore sostanziale della certezza del diritto nei rapporti tra i consociati e nei confronti dei pubblici poteri e, dall’altro, a garantire l’attuazione del principio di separazione dei poteri, il quale – seppur accolto in modo temperato nel nostro ordinamento costituzionale per ciò che attiene ai rapporti tra legislativo ed esecutivo – costituisce un presidio intangibile in relazione a quelli tra circuito democratico-rappresentativo e potere giudiziario.
Sia sufficiente ricordare, a tal proposito, la previsione costituzionale che riconosce il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi (art. 24 Cost.), al soddisfacimento dei quali l’accertamento giudiziario definitivo è preordinato; o, ancora, la previsione secondo la quale “contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa” (art. 113 Cost.), previsione che sarebbe sostanzialmente aggirata qualora, come nell’ipotesi di travolgimento del giudicato, si vanificassero gli effetti satisfattivi della tutela stessa. Si pensi ancora alla disciplina costituzionale volta ad assicurare l’indipendenza del potere giudiziario (art. 101 ss.) ovvero la previsione della ragionevole durata dei processi, quale che sia il rito o l’autorità giudiziaria presso la quale il processo si svolge (art. 111 Cost.); previsione, quest’ultima, che assume particolare significato essendo espressamente volta ad assicurare certezza, in tempi congrui, in ordine ai rapporti giuridici dedotti in giudizio.
I giudici della Consulta hanno, affermato, a proposito delle leggi di interpretazione autentica, che “al legislatore è precluso intervenire, con norme aventi portata retroattiva, per annullare gli effetti del giudicato” aggiungendo che “se vi fosse un’incidenza sul giudicato, la legge di interpretazione autentica non si limiterebbe a muovere, come ad essa è consentito, sul piano delle fonti normative, attraverso la precisazione della regola e del modello di decisione cui l’esercizio della potestà di giudicare deve attenersi, ma lederebbe i principi relativi ai rapporti tra potere legislativo e potere giurisdizionale e le disposizioni relative alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi”. (cfr. C. Cost. 282/1985). E ancora nella sent. 364/2007 la Consulta ha statuito che “anche se le disposizioni in scrutinio non possono essere definite retroattive in senso tecnico, tuttavia esse, travolgendo provvedimenti giurisdizionali definitivi e incidendo sui regolamenti dei rapporti in essi consacrati, finiscono per avere la stessa efficacia di norme retroattive e per incontrare i medesimi limiti costituzionali per queste enunciati” (nello stesso senso C. cost. 234/2007). Infine, con riferimento alle leggi provvedimento, tra le quali va senz’altro inquadrata la disposizione in oggetto (cfr. infra punto 5) si deve menzionare la sent. 267/2007 nella quale viene dichiarata la fondatezza di una questione di legittimità costituzionale riguardante una norma che “non ha avuto ad oggetto una generalità di casi ed è stata giustificata dall’intento di eludere quello definito da pronunce giurisdizionali” (cfr. anche 94/2009).
E, d’altra parte, la circostanza che la decisione giurisdizionale passata in giudicato non possa in alcun modo venir travolta da interventi successivi è dimostrato dalla fatto che un tale sbarramento è previsto dall’ordinamento persino con riferimento agli effetti nel tempo delle sentenze della Corte costituzionale. L’esigenza di certezza dei rapporti giuridici, conseguente al formarsi del giudicato, insomma, è, dall’ordinamento costituzionale, ritenuta prevalente persino nel caso in cui il giudicato si sia formato in forza dell’applicazione di norme costituzionalmente illegittime.
Né vale in senso contrario invocare la previsione di cui all’art. 30, ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la quale statuisce che “quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale sia stata pronunziata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali”. Si tratta, infatti, di una evidente eccezione, motivata da esigenze di civiltà giuridica, la quale, peraltro, in tanto appare ammissibile, in quanto prevista da una disciplina immediatamente attuativa della Costituzione e dotata di uno speciale regime giuridico, come unanimemente riconosciuto in dottrina.
Nella fattispecie che ci occupa, il travolgimento del giudicato non risponderebbe a nessuna finalità attuativa della Costituzione, ma anzi, concorre a determinarne una palese violazione della Carta.” (Cfr. parere prof. Gazzetta)
4. Illogicità della pretesa ipotesi di una giustizia sostanziale contrapposta al dettato della sentenza. Irragionevolezza dell’emendamento.Da alcuni esponenti decisamente interessati perché coinvolti con parenti ed amici presenti tra i 426, si è palesata l’idea di una giustizia sostanziale ossia di quella forma di giustizia che si ispira ai valori etico-sociali espressi dalla società civile in un determinato momento storico, prescindendo dall’osservanza della norma giuridica. La giustizia sostanziale, pur comprimendo la garanzia rappresentata dalla certezza del diritto, ha tuttavia il vantaggio di assicurare, in maniera costante, l’adeguamento del sistema giuridico all’evolversi dell’organizzazione e del costume sociale.
Essa si uniforma tendenzialmente alla giustizia formale, ma discrasie tra le due giustizie possono essere determinate dall’applicazione di norme culturalmente e socialmente superate. Il compito di porre fine ai disagi che una tale situazione di “crisi” inevitabilmente comporta è affidata alla sapienza ed alla lungimiranza del giurista.
Se quello sopra riportato rappresenta appieno il concetto di giustizia sostanziale che viene invocato da più parti, da senatori,deputati, rappresentanti sindacali, rappresentanti di associazioni, da alcuni esponenti dell’amministrazione penosamente coinvolti nella vicenda, allora dobbiamo chiederci se il costume sociale ritiene che siano concetti culturalmente e socialmente superati i seguenti:
1. che le sentenze vengono emanate dai giudici e quando esecutive devono essere applicate;
2. che le sentenze esecutive contro la pubblica amministrazione obbligano la medesima a darvi corso ;
3. che sia indegno che dirigenti scolastici si rivolgano ai politici (vile ossequio) per perorare e sostenere l’ introduzione di un emendamento palesemente incostituzionale.
4. che sia indegno (inammissibile) che un uomo di scuola caldeggi posizioni antigiuridiche ed incostituzionali;
5. che sia indegno trattare le sentenze siccome carta straccia;
6. che sia indegno considerare che la Costituzione viga solo per gli imbecilli;
7. che sia indegno affermare che le leggi vadano bene solo se tutelano interessi particolari.
Se quelli sopra riportati, invece, non sono da considerarsi principi o concetti superati dall’attuale società, allora dobbiamo ritenere che la giustizia formale ha correttamente operato e che essa coincide, almeno in tale ipotesi, con quella sostanziale. Invero, i sostenitori dei 426 fondano il loro assunto solo sul fatto, come se il possesso di uno stato potesse assurgere a situazione di diritto in contrasto con le sentenze.
La pretesa di voler ad ogni costo salvaguardare la posizione dei candidati che attualmente sono stati illegittimamente mantenuti in servizio, mina i principi cardine dell’attuale ordinamento, delegittima la magistratura e svuota di contenuto i precetti normativi.
Ulteriore elemento di incostituzionalità – violazione dell’art. 3 – illogicità manifesta.
Dalla lettura del disposto della legge al’art. 10 quanto segue :
1. Le assunzioni ai sensi dell’articolo 7 sono effettuate per tutti i posti che si renderanno disponibili negli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012 nella regione in cui si svolgono le prove concorsuali, ai sensi della presente legge, nei limiti della validità delle graduatorie, dopo l’assunzione in servizio di tutti i candidati inseriti nelle graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 24-quinquies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
Bene, e dove è andata a finire l’interregionalità del concorso?
E’ chiaro che la Lega per dare il nulla osta a questa proposta che fa inorridire, stante le palesi illogicità in essa presenti che sconfinano senza alcun dubbio nella incostituzionalità, ha preteso il confinamento all’interno della Sicilia di questi dirigenti rivalutati, nonché ovviamente di quanti erano già stati dichiarati idonei, .
La Siragusa, ovviamente, produce norme, non solo in contrasto con la Costituzione, ma da brava persona di “sinistra” (sic!), ligia ed attenta ai principi ispiratori del nostro stato (sic!), consente il processo di ghettizzazione proposto dalla Lega, pur di salvaguardare l’interesse dei 426.
Per quale ragione in seguito al riesame un concorrente, dichiarato “vincitore” del concorso, deve aspettare che si liberino dei posti in Sicilia, mentre per il principio della interregionalità potrebbe benissimo accedere da subito ad una della 300 scuole libere in Lombardia? Come, guarda caso, hanno già fatto 20 “vincitori” che lo scorso anno sono stati immessi nei ruoli nonostante la sentenza ritualmente notificata fosse divenuta inappellabile.
Considerato che il tempo di mantenimento della graduatoria è di soli 24 mesi sarebbe logico ritenere che in tale periodo si libereranno centinaia di posti in tutta Italia. Confinare la graduatoria alla sola Sicilia costituisce, quindi, un’ulteriore lesione dei diritti dei ricorrenti.
Questa è un’ulteriore macchia infamante sia per tutti i siciliani, sia per lo Stato Italiano, poiché alimenta e permette processi di ghettizzazione, illegittimi e incostituzionali. La cosa che appare in tutto il suo squallore è che tali processi di ghettizzazione vengono permessi proprio da quella “sinistra” che si fa paladina, sulla carta, della tutela dei “diritti”. (sic!)
Ma evidentemente per la Siragusa , da brava parlamentare della “Sinistra” (sic!), brava esponente della corrente del segretario Bersani – quello che rappresenta il nuovo del Partito Democratico(sic!)-, quale rilevanza possono avere i principi della Costituzione ?
L’importante per la Siragusa e per il PD è che i 426 vengano mantenuti in servizio nelle loro sedi opportunamente congelate con un’altra legge (la 190) anch’essa incostituzionale (poco importa che la Corte costituzionale non si sia pronunziata su di essa, l’incostituzionalità appare in tutta la sua solare limpidezza e può essere espressa liberamente).
Ricordiamo per chi non ne fosse ancora a conoscenza che tra i 426 ci sono la sorella del on. Cristaldi, relatore della proposta incostituzionale, la moglie dell’on.Di Giacomo, deputato regionale del PD, colleghi della Siragusa, la moglie del preside Tripodi, (consulente della commissione cultura presso la Regione Siciliana). L’importante è che rimangano tutti dirigenti, tutti i 426, il resto, poi, è spazzatura ed irrilevante.
Poco importa se i pur bravi dirigenti, dichiarati vincitori, devono essere ghettizzati nel loro territorio. D’altronde la Lega ha detto che non vuole “asini al nord” ed il PD ubbidisce.(sic!)
Quello che questi illustri personaggi firmatari di tale proposta di sanatoria non hanno capito è che in gioco non sono gli interessi dei 426 c.d. vincitori o degli altri 1000 non vincitori. Quello che è in gioco è la credibilità dello Stato, la credibilità delle sentenze, la certezza per il cittadini che rivolgendosi al giudice potranno ottenere giustizia. La posizione della Siragusa e del suo partito nega di fatto questi principi, dice apertamente che le sentenze non servono a nulla quello che conta è la volontà politica. Trovare il politico giusto che ti fa la legge ad hoc e poi le sentenze possono tranquillamente essere usate nel modo meno opportuno.
Questo è quello che forse è sfuggito all’on. Siragusa e che, forse, non capisce neanche il PD. Alimentare questi processi di ghettizzazione significa consentire il processo di frantumazione dell’unità nazionale, ma evidentemente questo non rientra negli interessi della sinistra e dei suoi deputati.
Bravo Bersani!! Continua così!!”
Visto che l’On. Bersani ha strombazzato ai quattro venti che il suo libretto era costellato di 30 e 30 e lode e che ha conseguito la laurea a pieni voti, gli consiglierei di ripassare i principi di diritto Costituzionale e amministrativo perché appare ampiamente dimostrato che il segretario del PD sembra averne smarrito la conoscenza ed il ricordo. Allora e solo allora, forse, si potrà permettere di criticare la Gelmini che alla luce di fatti non ha nulla da invidiare né a Bersani, né alla Siragusa.
Tralascio i riferimenti a Di Pietro perché, visto i risultati, e la condivisione della legge da parte degli esponenti del suo partito, cofirmatari e plaudenti, ritengo di concordare pienamente con l’opinione dell’avv. Ghedini.
A quel sindacalista improvvisato come lo ha definito un sindacato serio come l’Anp, avvezzo a mettere in ferie d’ufficio i docenti a mezzo E_mail nel periodo natalizio, che contestava il diritto di riunione del personale ed era amante delle telecamere, dico che farebbe bene a tacere se non altro per rispetto dei 426 nei confronti dei quali molte azioni sono state intraprese proprio in reazione agli sproloqui di questo “sindacalista improvvisato”.
Giuseppe D’Urso
LA LOGICA PERVERSA DELL’IDV SICILIA E IL LODO SIRAGUSA
La vicenda della sanatoria Siragusa non riguarda solo qualche centinaio di persone
Quello che è successo attiene al “metodo democratico” dentro il partito (una mozione congressuale mai votata, perchè scomoda?); riguarda la “trasparenza” nel partito (una scelta mai spiegata, un cambio di rotta mai motivato, motivi indicibili?); riguarda la “regolarità” con cui si fanno i concorsi e come si premia il “merito” (o si vuole premiare la fedeltà?); attiene, infine, alla stessa visione del potere ed alla separazione dei poteri (o il primato della politica ammette di aggirare le sentenze?). Forse i processi e le sentenze per i nemici (Berlusconi) si applicano e per gli amici (i dirigenti) si interpretano a convenienza?Quale è il valore educativo di questa vicenda? Per queste ragioni dico che l’Italia dei Valori Sicilia nelle persone del suo segretario regionale, senatore Giambrone, del suo leader, onorevole Orlando, e dei parlamentari Messina e Scilipoti, ha tradito valori fondanti, hanno agito seguendo logiche perverse.
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Nel fare presente che la nota è stata scritta da me su facebook, mi limito a rilevare di non essere stato io l’autore di questo “copia e incolla”, evidentemente fatto da qualche amico di facebook.
A questo “amico” gli sono grato per l’interesse, ma abbia, almeno, la correttezza di firmarsi.
Alfonso P. Cipolla
Sosterrà il governo Berlusconi………………………………………
SENZA PAROLE
che stai a dì Cipolla! Cambia partito, non ci pensare più!
Una legge per annullare e ribaltare le sentenze della Giustizia amministrativa.
Enrico Mentana ha evidenziato a milioni di telespettatori quella che ha definito “una scoperta” di “una storia molto interessante”: “che tutti i partiti o quasi, mentre litigavano sull’università, alla chetichella hanno fatto una leggina per preservare una particolare serie di presidi siciliani che avevano vinto un concorso palesemente irregolare”. “Il Sole 24 ORE” ha aggiunto un po’ di satira.
Così, a sua volta, “Il Sole”, con sarcasmo e con accento satirico: “Come sono stati i vostri anni da presidi ‘abusivi’?”. Subito dopo l’accenno al concorso “mitragliato da ricorsi e condanne della giustizia amministrativa”, l’articolo (del giornalista G.Tr.) riporta che i 416 vincitori del concorso del 2004 annullato dal C.G.A. “dovranno rispondere a questa domanda per mantenere il posto”.
E aggiunge che “una ‘prova’ analoga sarà rivolta a chi è stato dichiarato idoneo ma non ha ancora preso servizio: dovrà raccontare un progetto su un argomento a scelta elaborato durante la fase di formazione”. Una legge, così nello stesso articolo giornalistico, che “disegna un modo singolare per ‘rinnovare’ il concorso: i vincitori dovranno raccontare la propria esperienza e, a ‘seguito del superamento di tale prova scritta’, potranno rimanere dove sono. E gli altri? La ‘rinnovazione’ non li dimentica, e prevede l’ennesima rivalutazione degli scritti ormai storici”. Infine, dopo aver evidenziato che “se qualcuno sarà giudicato idoneo potrà partecipare a sei mesi di formazione, che si concludono con un attestato”, la ciliegina finale: “Il tutto ‘in esecuzione delle statuizione della giustizia amministrativa’, che però aveva chiesto di rifare tutto”.
C’è veramente da ridere, trattandosi di una farsa: composizione e rappresentazione teatrale di argomento comico. La legge tripartisan “ad personas” riconosce e conferma che il concorso era stato svolto scorrettamente, in modo tale da meritarsi pienamente le sentenze di nullità assoluta pronunciate dal C.G.A. E i parlamentari che l’hanno proposta e che l’hanno approvata in due distinte commissioni, rispettivamente, della Camera e del Senato, invece di fare applicare le sentenze della giustizia amministrativa, decidono di far ripetere il concorso annullato nel mese di maggio del 2009 in modi e forme tali da rendere la legge disuguale per tutti. Deliberano di dar vita ad un concorso da svolgersi, a mezzo di prove diversificate per gruppi di concorrenti, per compiti (su argomento ormai conosciuto da parecchi mesi o su relazione “a piacere”) scritti a casa (preparati su misura e scritti e corretti chissà da chi?) e, se la memoria personale regge, trascritti “correttamente” a scuola dai candidati ripetenti. Potrebbe altrimenti dirsi: compiti “ricopiati” in classe.
Ma quando mai si è visto un concorso di tal fatta! Un concorso che per consentire di realizzarlo per compiti a casa da trascrivere in classe (naturalmente sotto sorveglianza per “impedire” di essere copiati da triscette preparate altrove) sono stati addirittura costruiti diversi disegni di legge per giungere ad una definitiva approvazione tripartisan di una legge che vede il Pd, clamorosamente incoerente per quanto riguarda il principio dell’assoluto rispetto alle sentenze della magistratura, in sodale accoppiamento con l’MPA (così come nel governo della Regione, nonostante le discordie interne allo stesso Pd) e con il Pdl che non vuole farsi sfuggire l’occasione, perché altrimenti avrebbe rischiato di perdere voti alle prossime elezioni!
Un “copiato” dal titolo scontato, su un argomento a piacere, preparato a casa e addirittura così consentito, approvato e tutelato da una legge costruita ed approvata con specifica intenzione. Nella sostanza, un “copiato” come si è sempre fatto (ma chi veniva trovato a copiare, dopo essere andato in gabinetto per trovare le tessere necessarie collocate per piccoli rotoli nella cartuccera, una cintura provvista di piccoli scompartimenti cilindrici, stretta attorno ai fianchi o collocata in altri ambiti del proprio corpo, veniva allontanato dall’aula, addirittura degli esami di maturità, oppure doveva immediatamente consegnare tutto il materiale nascosto per essere perdonato non avendolo utilizzato). La legge per il rinnovamento del concorso annullato dal C.G.A. forse non consente (ci sarà stretta sorveglianza?) di ricopiare liberamente in classe il testo costruito a casa, e invece impone la fatica di impararlo a memoria. E c’è da chiedersi se è consentito ricopiarlo dal cellulare dove può essere facilmente inserito (i cellulari debbono essere consegnati all’ingresso?), se è possibile utilizzare strumenti multimediali ipod dai quali è facile prelevare per il tramite dell’auricolare il compito sistematovi a casa e se si deve stare in classe assolutamente a capo scoperto, poiché esistono berretti di lana con tasche interne per inserirvi auricolari.
Su “il Fatto Quotidiano” c’è chi, naturalmente dei concorrenti che non erano stati ammessi agli orali dalla commissione irregolarmente composta, principale motivo (ma ve ne sono stati anche altri) che ha portato il C.G.A. ad emettere le sentenze di nullità assoluta del concorso, lamenta che dopo “quattro anni per avere giustizia” interviene una “leggina” che “comunque non tiene in alcun conto quello che ha stabilito la magistratura”, aggiunge un “roba da paese delle banane” e completa con una dichiarazione assolutamente esplicita: “Sono diventati presidi anche personaggi che hanno presentato temi con errori di grammatica. I promossi che ritengono di essere preparati, dovrebbero essere i primi a far sì che i loro incarichi siano avallati da un giudizio senza imbrogli”.
Già, se non si ha nulla da temere, sarebbe utile avere conoscenza degli elaborati degli ammessi alla prova orale e anche quelli dei non ammessi alla prova orale del concorso annullato dal C.G.A., “corretti” da due sottocommissioni, ciascuna composta da due commissari, e un presidente vagante da una sottocommissione all’altra mentre le due sottocommissioni “leggevano” nello stesso tempo due diversi elaborati. Anomalia ripetuta durante la prova orale dei “fortunati” ammessi.
In definitiva, non costerebbe molto chiedere l’accesso agli elaborati degli ammessi (e gli ammessi potrebbero chiedere l’accesso agli elaborati dei non ammessi) e avere le copie di tutti gli elaborati, fotocopie semplici e senza l’autenticazione per copie conformi: un paio di centesimi di euro per ciascuna pagina, un euro per cinquanta pagine, corrispondenti a 8-10 elaborati. Le fotocopie degli 832 elaborati dei “vincitori” verrebbero a costare da 80 a 100 euro. Da 120 a 150 euro il costo per avere anche le fotocopie degli elaborati degli “idonei”. Per le fotocopie dei non ammessi alla prova orale, sarebbero necessari da 180 a 220 euro. La legge e le sentenze al riguardo, con riferimento ai concorsi, consentono in via assoluta e per pienezza di diritto, non sussistendo, poiché si tratta di concorso pubblico, alcun impedimento in ordine alla privacy, l’accesso agli atti e l’estrazione delle copie degli elaborati di tutti i concorrenti.
Inoltre, l’impossibilità dell’anonimato previsto per la “nuova valutazione” degli elaborati dei concorrenti che non erano stati ammessi alla prova orale del concorso annullato dal C.G.A. è scontato dal fatto che tante copie sono state richieste ed ottenute. Basterebbe metterle in circolazione, da parte di chiunque. Gli elaborati dei 416 concorrenti che erano risultati vincitori e dei concorrenti che erano risultati idonei sono certamente accessibili da parte di qualsiasi concorrente, che potrà estrarne copia, poiché il rinnovato concorso sulla base delle norme contenute nella legge Siragusa-Lo Monte-Vicari li dà per definitivi e con il mantenimento del voto allora assegnato dalle commissioni irregolarmente costituite ed operanti. E possono, in seguito e a tempo debito, essere chieste, per accesso agli atti e per fotocopia, poiché si tratta di un rinnovato concorso al quale partecipano quasi 1.600 candidati, gli elaborati dei 416 concorrenti sulla “prova scritta sull’esperienza maturata” e le relazioni dei circa 150 concorrenti “sull’argomento” a loro scelta.
Con altri miei interventi sul sito http://www.aetnanet.it (19 novembre, 21 novembre e 25 novembre 2010) ho evidenziato che dalla lettura dei verbali delle Commissioni permanenti della Camera e del Senato si “viene a conoscenza di particolari che destano dubbi e perplessità”. “Li vedono a prima vista gli avvocati e addirittura gli studenti di giurisprudenza con due o tre anni di frequenza e di studi”. Altri particolari emergono dalla lettura di quanto riguarda la legge “salva presidi”, o dirigenti “congelati”, periodicamente apparse su questo sito. Una legge che non fa giustizia e che invece fa ingiustizia.
La legge, e non c’è bisogno di riferirsi ai politici e ai filosofi di secoli ormai lontani per averne maggiore conoscenza, “è il fondamento stesso della democrazia”. Da alcuni giorni leggo un interessante libro di Gianrico Carofiglio sulla manomissione delle parole, e dal suo libro ho tratto le parole che Tucidite fa pronunciare a Pericle: “Le leggi regolano le controversie private in modo tale che tutti abbiano un trattamento uguale”. La giustizia “si identifica con la legge e con la capacità dei corpi sociali di comporre in modo pacifico i conflitti: e in ciò ha a che fare con l’attività del giudice, con la giustizia civile e penale”. “Connaturale a questa nozione di giustizia è l’idea che tutti i cittadini siano uguali di fronte alla legge; che in una controversia, o in generale nei rapporti con i pubblici poteri, essi vengano trattati alla stessa maniera, secondo regole comuni, leggi scritte promulgate nell’interesse generale, che non siano proprietà esclusiva e abusiva di uno solo ‘che si è appropriato della legge’”. Questo è “il principio di uguaglianza formale di tutti i cittadini davanti alla legge, enunciato dall’articolo 3, comma primo, della nostra Costituzione. Ed è il pilastro dello stato di diritto in ogni Paese democratico”. Nel mito della generazione del mondo raccontato da Platano nel “Protagora”, “l’arte politica consiste nell’esercizio del rispetto e della giustizia”, che “sono i fondamenti della civile convivenza e debbono essere posseduti da tutti i cittadini”, e “chi non sa parteciparne” (del rispetto e della giustizia) è ‘un male della città’”.
Ebbene, poiché “negli ultimi anni il Parlamento italiano” – sono ancora espressioni di Carofiglio – “ha ripetutamente approvato leggi di tipologia inusuale per una democrazia avanzata e per uno stato di diritto: le cosiddette leggi ad personam”, nelle quali “il perseguimento di interessi privati deforma e stravolge la funzione propria del potere legislativo, che consiste – ‘dovrebbe’ consistere – nell’elaborare provvedimenti di contenuto generale, non destinati a risolvere specifiche controversie nell’interesse personale di specifici soggetti”, bisognerebbe vergognarsi, sempre che non sia andata perduta la capacità di vergognarsi. Purtroppo, così ancora da parte di Carofiglio, “la forma verbale ‘vergognatevi’, o il più indiretto ‘dovrebbe/dovrebbero vergognarsi’, è oggi spesso utilizzata nei confronti di due categorie: i giornalisti, che fanno il loro lavoro raccogliendo notizie, e i magistrati, che, analogamente, fanno il loro lavoro raccogliendo notizie, ponendo domande e, se del caso, formulando accuse e redigendo sentenze”.
Ho ricevuto alcune note, tutte sottoscritte, da parte dei lettori e delle lettrici dei miei interventi. In una, era tra l’altro scritto: “Sono molto delusa di come il Partito Democratico abbia potuto sostenere una legge così scorretta e di parte senza tener conto del rispetto alla legalità”. In un’altra, veniva sottolineata la necessità di “porre fine all’uso strumentale delle leggi proposte anche da chi inveisce contro l’uso personale degli strumenti legislativi per poi compiere lo stesso errore”. Seguita da una serie di domande: “Cosa dobbiamo trasmettere ai nostri ragazzi? Quali principi, quali valori? Bisogna credere nella giustizia, nelle istituzioni, nella uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, nel rispetto delle sentenze? Oppure deve passare l’idea cha sia più facile modificare una legge piuttosto che farla rispettare? In un’altra, un dirigente scolastico di vecchia nomina evidenziava che “il famoso congelamento ha anche tolto la possibilità a chi, con tanti anni di servizio, poteva chiedere mobilità per avvicinarsi ad una sede migliore” e che si sentiva “mortificato al mattino”, quando andava “a scuola a dire ai nostri ragazzi che non hanno più valori di nessun tipo”.
Non voglio fare grande riferimento (ma soltanto un breve accenno) alle espressioni inaccettabili sul piano etico e alle tante aggressioni verbali ripetutamente usate e rivolte con termini sconvenienti al C.G.A. della Sicilia, tra le quali quella di accusarlo di “raptus giustizialista … che ha fatto strame del diritto e ha continuato” a perseguitare – “con un’inspiegabile ostinazione degna di miglior causa” – “inopinatamente degradati” i “416 colleghi siciliani vincitori” e “gli idonei nel concorso ordinario del 2004” e quella di venire indicato come “colpevole” di “avere osato annullare” il concorso del 2004, che però dalle sentenze del C.G.A. risulta carico di irregolarità insanabili. Ma intendo riferirmi, in particolare, ad alcuni interventi recenti, che ho avuto modo di leggere nel sito http://www.aetnanet.it, dai quali emergono elementi dai quali traspare come la questione del rinnovamento del concorso scaturente da una legge “ad personas”, frettolosamente approvata dalle specifiche Commissioni dei due rami del Parlamento, sia del tutto anomala e sicuramente in contrasto con la Costituzione della Repubblica Italiana.
In uno degli interventi pro legge “ad personas” appare del tutto evidente l’esistenza di una notevole “discordia” tra la Dirpresidi e quella indicata come “pentiate sindacale, cosiddetta rappresentativa”, che di “chiacchiere” ne avrebbe prodotte “non poche a mano a mano che sentiva sul collo il fiato della Dirpresidi. Chiacchiere inconcludenti, in perfetto burocratese, che alla fine si sono ridotte nel chiedere all’amministrazione quali fossero i suoi intendimenti circa la rinnovazione delle prove concorsuali”, fino a indicare come “modo assai strano per esprimere solidarietà” quello manifestato da uno dei cinque sindacati rappresentativi, consistente “nell’irriverente mancia (200 euro) promessa … ai dirigenti scolastici coinvolti nella lunare vicenda a (risibile) ristoro delle (ingenti) spese legali sostenute per far valere … i loro sacrosanti diritti. Una solidarietà ipocrita di chi, sino all’ultimo, aveva sperato di poter imbastire lucrosi corsi di preparazione e poi di intercettare un cospicuo numero di deleghe”.
In un successivo intervento, in effetti sembrerebbe una relazione “tecnica” senza possibilità d’essere attribuita a qualcuno, l’estensore riferisce che nelle sentenze n. 477 e n. 478 (25 maggio 2009) del Consiglio di giustizia amministrativa della regione Sicilia “si rileva che è quindi stata annullata la correzione delle prove scritte, e quindi caducate queste e le altre prove sostenute successivamente, nella sentenza non viene mai messa in dubbio la veridicità e la bontà di tali elaborati che, a tutt’oggi, risultano validi a tutti gli effetti”. Ma allora perché, con evidentissima disparità di trattamento, la “nuova valutazione degli elaborati” deve riguardare soltanto gli elaborati dei candidati che non erano stati ammessi alla prova orale? La “veridicità” degli elaborati non è stata messa in dubbio. Benissimo. Se fosse stata messa in dubbio, la questione sarebbe diventata anche di competenza della magistratura penale. La “bontà” non è stata messa in dubbio. Perfetto anche questa volta. Ma c’è un rilevante particolare: proprio perché la cosiddetta “bontà” non è stata mai messa in dubbio, e perché “con riferimento a cose” il sostantivo femminile “bontà” consiste nella “qualità che la fa apprezzare”, non si riesce a comprendere cosa si voglia intendere con la parola “bontà”. Gli elaborati sono “apprezzabili”: quindi, a parte il sapere perché sono apprezzabili (forse perché molti degli elaborati dei non ammessi sono già noti come tali: “apprezzabili”?), perché non sono stati gli autori di quegli elaborati “apprezzabili” non sono stati ammessi tutti alla prova orale del concorso del 2004 annullato dal C.G.A.
Nella stessa relazione “tecnica, alcune righe dopo, l’autore “evidenzia come … a nulla è valsa la scoperta che in realtà, alcune centinaia – dai verbali visionati dagli avvocati dei dirigenti scolastici, che sono solo alcuni, risulterebbero circa trecento – di elaborati siano stati corretti dalla Commissione in composizione ‘regolare’ (un presidente e due componenti). Perfetto. Si tratta della prova del fuoco. Più chiaro di così è assolutamente impossibile. Dall’espressione usata è facile dedurre (per conferma di chi l’ha scritta) che il concorso si era svolto scorrettamente. Se dai verbali visionati risulta che “circa trecento” elaborati sono stati corretti dalla “Commissione in composizione ‘regolare’”, gli altri circa 2.900 elaborati come sono stati corretti? Resta comunque fermo il problema del tempo impiegato per la correzione di ciascuno degli elaborati e l’accertata attività di correzione di elaborati da Commissione in composizione ‘irregolare’. Il massimo della disparità di trattamento, tale da dover considerare assolutamente perfette le sentenze del C.G.A. che hanno annullato per vizio sostanziale insanabile il concorso. Un vizio che non può giammai rendere validi le correzioni e i voti degli elaborati degli ammessi alla prova orale e considerare non validi le correzioni e i voti degli elaborati dei non ammessi alla prova orale. Un vizio che non può rendere validi i risultati degli orali, sia quelli positivi, sia quelli negativi, soprattutto perché irrimediabilmente falsati dalle correzioni, dai giudizi e dai voti delle prove scritte.
In definitiva, un vizio assai grave, insanabile, che non può essere eliminato con una legge “ad personas”, stranamente indicata col termine “riparatrice” al fine di consentire “di evitare una serie di gravose e per la loro complessa articolazione tuttora imprevedibili conseguenze anche di natura risarcitoria ai danni del buon andamento dell’azione amministrativa e dell’amministrazione pubblica, garantendo altresì essenzialmente la continuità della direzione didattica e disciplinare degli istituti scolastici”. E si è paradossalmente arrivati al punto di costruire e di approvare in fretta e furia una legge “con la quale si preveda la rinnovazione del concorso siciliano con modalità diverse per le diverse tipologie di concorrenti”: un compito, addirittura su un argomento a scelta, preparato a casa e trascritto a scuola per i “privilegiati”, e una “nuova valutazione degli elaborati” (non si comprende “l’ovviamente opportunamente secretate”: “sic” al posto di segretate) dei candidati che non erano stati ammessi alla prova orale del concorso durante la fase di palese ed accertata disparità di trattamento nella correzione delle prove scritte. Tra l’altro, da un’attenta analisi dei verbali è possibile pervenire ai nomi dei candidati che hanno avuto corretti gli elaborati da una “commissione in composizione regolare” e ai nomi dei candidati i cui compiti sono stati corretti da una “commissione in composizione irregolare”, così da accertare a quale delle “categorie” (vincitori, idonei, non ammessi alla prova orale, ammessi alla prova orale ma non superata) essi appartengono. Già, sarebbe interessante saperlo. In sostanza, un concorso che tuttora “nasconde” aspetti che invece dovrebbero essere chiariti. Lo vuole la trasparenza degli atti della pubblica amministrazione. Lo vuole la certezza del diritto.
Certamente, la rinnovazione delle prove del concorso potrebbe anche differire da quanto stabilito dal bando del novembre 2004, ma deve essere uguale per tutti i concorrenti, senza figli privilegiati e figliastri sfavoriti, perché la legge è uguale per tutti. A garanzia e a tutela dei figliastri sfavoriti e diseredati c’è la Costituzione della Repubblica Italiana. Comunque, almeno mille dei quasi 1.550 concorrenti non otterranno dal concorso comunque rinnovato la funzione di dirigente scolastico.
Infine, non si parli di “ovvie esigenze di celerità che restituiscano a breve termine serenità alla scuola siciliana” per fare accettare agli sprovveduti il varo di una legge di “sanatoria ad personas” che trasforma un concorso pubblico (annullato per vizi sostanziali insanabili dal C.G.A. della Sicilia) in tavoli sui quali riportare su fogli di carta la relazione su un argomento da mesi conosciuto o il compito a piacere preparati a casa.
Per la scuola siciliana c’è ben altro di cui occuparsi e da fare. Si pensi cosa possono significare, mentre il percorso della giustizia continuerà ad essere interessato da ricorsi pur lasciando al loro posto i poco più di quattrocento dirigenti scolastici “congelati” in attesa della risoluzione delle controversie passato e di quelle future, le poco più di cento reggenze assegnate a dirigenti scolastici di ruolo già da tempo in servizio. Nelle 843 scuole primarie e secondarie di primo grado e nei 316 istituti di istruzione secondaria superiore (a cui si aggiungono 10 C.P.I.A. e 3 convitti nazionali ed educandati femminili) lavorano circa 120.000 tra docenti, personale tecnico-amministrativo e collaboratori scolastici. L’unica serenità di cui avvertono il bisogno è quella di poter lavorare in una scuola che disponga di quelle strutture e di quelle attrezzature assolutamente necessarie alla migliore formazione degli alunni, ma che purtroppo non vengono assegnate, e di vedere cancellati i guasti, in termini di occupazione e di risorse finanziarie, prodotti da una riforma scolastica che di epocale ha soltanto la disoccupazione di massa del personale docente e non docente precario, la riduzione del numero degli insegnanti e l’aumento degli alunni per classe in violazione delle norme sulla sicurezza. E che dei dirigenti scolastici a tempo indeterminato potrebbe anche fare a meno, e anche risparmiando parecchio, con l’applicazione dell’elezione dei capi d’istituto e con l’incarico annuale o pluriennale sulla base di graduatorie regionali o provinciali per titoli.
Sempre da Wikipedia
Nelle scienze psichiatriche e psicologiche, per fissazione si intende lo stallo di una pulsione che non trova sbocco: il soggetto si ritrova in balia di un pensiero fisso od un’abitudine ineliminabile che ne mina, anche profondamente, i rapporti sociali e la soddisfazione personale.
Secondo Sigmund Freud la fissazione nasce in periodi remoti dello sviluppo pulsionale e impedisce alla pulsione di modificare il suo obiettivo, rendendo impossibile il distacco dall’oggetto di fissazione. Si produrrebbe a causa dell’eliminazione (rimozione) di alcuni elementi che consentirebbero la normale evoluzione dello stimolo (pulsione).
I 164 ricorrenti contro la legge 202/2010, meglio nota come Lodo Siragusa, che aggirava la sentenza del Cga, che aveva imposto la ripetizione del concorso a dirigente scolastico bandito nel 2004, hanno ottenuto dal giudice monocratico il ripristino del commissario ad Acta. Per essere più precisi, sulla base della sentenza che ci è arrivata, il CGA ha annullato il decreto n.2 della Gelmini, che è il regolamento (che è tale e quale alla legge) necessario per fissare le date e le modalità di esecuzione delle nuove prove in modo da consentire ai 416 presidi “congelati” i titoli necessari per la stabilizzazione. Annullato il decreto, rimane in sospeso dunque solamente la Legge che andrà davanti, ci dicono, alla Corte Costituzionale. Ricordiamo inoltre che il CGa è stato il tribunale competente fino a quando non è intervenuta la legge 202. Viene sospeso dunque ancora una volta il concorso e le prove scritte già fissate per il 31 gennaio e il 1^ febbraio prossimi. La fine di questa storia è sicuramente all’interno di una palla di vetro benchè l’unica cosa certa sia la richiesta , come dice il nostro amico Polibio, da entrambi le parti di risarcimenti per danni morali e materiali.
Ecco la sentenza nella parte finale.
Ritenuto che l’adozione del provvedimento cautelare d’urgenza presuppone l’esistenza di una situazione ad effetti irreversibile ed irreparabili tale da non consentire neppure di attendere il tempo intercorrente tra il deposito del ricorso e la prima camera di consiglio utile che nella fattispecie è calendarizzata per il prossimo 2 febbraio 2011; che tale pregiudizio acquista nell’intervallo anzidetto i caratteri della irreversibilità ed irreparabilità; che pertanto esistono i presupposti di cui all’art. 56 del D.leg 2 /6/10 n°104
PQM
Accoglie l’istanza di cui sopra, la relazione di cui ai nn 1, 2 e 3 dei quali è stato chiesto l’annullamento.
Manda alla segreteria di provvedere alla comunicazione alle parti anche via fax del presente decreto
Palermo 18 genn. 2011
(p.a.)
redazione@aetnanet.org
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, in ordine al conflitto di competenza sulla intera vicenda concorsuale dei Dirigenti Scolastici siciliani “congelati”, ed i vari provvedimenti legislativi e correlativi atti del CGA Sicilia, ha dichiarato la incompetenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Sicilia affermando invece la competenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma (Ordinanza depositata in Segreteria il 9 marzo 2011).
a ccu la cunti beddra!!
Comunque vada sarete sempre quelli della truffa nei secoli e secolorum………….ahahahahaahahahhaahahah
hbahahahahahha
ahhahahahhah
ahhahahahahahaha
fate un concorso vero… senza errori grammaticali…
ajaahhahahaha
ahhahahah
hahahahaha
hahahaha
hahahahhhhhhhahaahah
nessun consiglio di stato MAI vi darà la dignità…….
hahahahahahhhahahaha
hahhah
auguri hahahahaaahahaah
Il Presidente del CGA ha provveduto ad annullare i decreti della Direzione Scolastica Regionale con i quali erano stati nominati la commissione di valutazione e fissato le date del nuovo concorso.
Finkè la barca va
lasciala andare
………….
tu, non remare
…………..
perkè nn hai capito niente
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vai a studiare
……………………………
se vuoi diventare dirigente !!
l’adunanza plenaria del consiglio di stato ha stabilito che la competenza è del tar lazio
virgilio, bye bye !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!